Nel nostro ordinamento giuridico, il principio fondamentale della tutela della famiglia naturale è garantito costituzionalmente dall’art. 30 della Carta Costituzionale. In essa è stabilito il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, assicurando loro ogni tutela giuridica e sociale.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha adeguato gli articoli del Libro I del Codice Civile del 1942 alla carta costituzionale.
La riforma ha equiparato infatti i figli naturali, nati cioè da genitori non uniti dal vincolo matrimoniale, ai figli legittimi assicurando loro pari diritti e tutela giuridica.
L’impianto giuridico del nostro ordinamento assicura pari tutela e dignità giuridica ai figli naturali almeno dal 2003 . Tale impianto però sembra in pratica essere disatteso nel nostro paese nei proprio nei confronti dei parenti naturali.
Infatti nella giurisprudenza italiana ed in base all’interpretazione prevalente della dottrina, il figlio naturale, ed i suoi familiari, subisce un trattamento deteriore rispetto al figlio nato durante il matrimonio, in quanto i parenti naturali non sarebbero parenti e quindi non avrebbero titolo alla successione legittima.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 532 del 2000, ha confermato le norme sulla successione legittima escludendo i cosiddetti parenti naturali dall’ambito di parentela vera ( sarebbero cioè solo consanguinei).
In base a questa interpretazione solo i parenti legittimi sono inclusi tra quelli che hanno diritto alla successione.
Un’interpretazione meno restrittiva della Corte Costituzionale si è avuta soltanto riguardo ai fratelli naturali.
La Consulta, ha riconosciuto da una parte i diritti successori dei fratelli naturali ma allo stesso tempo li ha collocati all’ultimo posto nella graduatoria dei successibili.
Questa interpretazione restrittiva esclude, inoltre, dalla successione tutti gli altri “consanguinei” che non siano i fratelli naturali.
Nascere da genitori non sposati e non entrare per questo a far parte della famiglia dei propri genitori naturali sancisce sicuramente una discriminazione a carico dei figli naturali. Ciò è contrario al principio internazionale del divieto di ogni discriminazione determinata dalla nascita.
In Italia questa discriminazione priva inoltre il figlio naturale di tutte quelle prerogative connesse al rapporto di parentela. Infatti nel caso dell’art. 155 del c.c.( modificato dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affido condiviso) si afferma il diritto del bambino a conservare rapporti significativi con i parenti : ecco che così si escludono proprio i parenti naturali che per la legge italiana non vengono considerati veri parenti.
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