Con risoluzione n. 143/E del 30 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di affidamento congiunto dei figli di genitori divorziati, affinché un coniuge possa beneficiare della detrazione del 100%, indipendentemente dall’ammontare del reddito dell’altro coniuge, è necessario che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e nel successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
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Casistiche |
Regola generale |
Previo accordo tra gli stessi |
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Genitori non legalmente ed effettivamente separati |
50% |
100% al genitore che possiede un reddito |
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Separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio |
100% genitore affidatario, ovvero al 50% in caso di affidamento congiunto |
100% al genitore che possiede un reddito di ammontare più elevato, che provvederà a riversare l’importo spettante al genitore che non può fruire della detrazione |
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Coniuge fiscalmente a carico dell’altro |
100% al coniuge che ha a carico l’altro |
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