I genitori adottivi hanno diritto alla deduzione del 50% delle spese sostenute per l’adozione di bambini stranieri. Lo prevede la lettera L-bis dell’art 10, comma 1 del Tuir.
Le spese per poter essere dedotte devono essere certificate dall’ente autorizzato, che provvederà con cadenza annuale. La deduzione spetta anche se la procedura non dovesse concludersi con esito positivo. L’albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito internet www.commissioneadozioni.it.
Di seguito un elenco delle possibili spese certificabili o documentabili:
- Spese sostenute direttamente dall’Ente e rimborsate dagli aspiranti genitori
- spese per legalizzazione o traduzione di documenti
- spese per richiesta di visti
- spese per soggiorni e trasferimenti
- altre spese sostenute finalizzate all’adozione, rimborsate al’Ente o pagate direttamente dai genitori
Ai fini fiscali la procedura di adozione inizia con il conferimento del mandato all’Ente autorizzato. Da quel momento è possibile detrarre le spese sostenute. Per ciascun periodo d’imposta sono deducibili le spese pagate nell’anno oggetto di dichiarazione, anche se la pratica non si è ancora conclusa. Non sono deducibili, invece, le spese per gli incontri post-adozione.
L’adozione a distanza: le spese sostenute per le adozioni a distanza non sono né deducibili, né detraibili. Sarà invece detraibile l’erogazione liberale effettuata a favore di una onlus. Sarà comunque la stessa onlus che riceve l’erogazione a dover certificare la spettanza o meno della detrazione.
* Laura Coppari - commercialista, revisore contabile - Perugia
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