La Legge sulla fecondazione assistita rischia di perdere un altro pezzo. Per la seconda volta, a Firenze, si sta combattendo una battaglia legale contro la Legge 40, ed in particolare contro il divieto di fecondazione eterologa. Molte coppie che si erano rivolte ad un centro di fecondazione assistita del capoluogo toscano hanno intentato varie cause civili per poter usufruire di tecniche vietate dalla legge.
Di Firenze è anche l'avvocato Gianni Baldini, che ha assistito moltissime persone in questi anni, tra coloro che volevano fare la diagnosi pre-impianto o chiedevano di poter conservare gli embrioni non utilizzati nel singolo trattamento. E sempre Baldini è autore della citazione al giudice civile di Firenze che ha appena sollevato la questione sull'eterologa.
La coppia, assistita dall'avvocato toscano, presenta seri problemi di sterilità: l'uomo è privo di spermatozoi a causa di terapie mediche alle quali è stato sottoposto da giovane. Il giudice fiorentino ha accolto l'istanza degli avvocati Gallo e Baldini che sollevavano rilievi di "manifesta irragionevolezza del divieto assoluto di Pma eterologa per l'evidente sproporzione mezzi-fini" e di "illegittima intromissione del legislatore in aspetti intimi e personali della vita privata".
"Questa sentenza è infatti assolutamente coerente con le precedenti pronunce in materia e ritiene che l'articolo relativo al divieto di fecondazione eterologa sia contrario alla Costituzione; quindi rimanda gli atti alla Corte affinché provveda alla relativa declaratoria", spiega Gianni Baldini. Secondo il legale della coppia, la decisione del tribunale di Firenze deve considerare anche il Trattato di Lisbona, dove si afferma che le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sono direttamente applicabili nell'ordinamento degli stati membri. Infatti quella Corte ha emesso di recente contro l'Austria una sentenza contro il divieto di fecondazione eterologa.
La Corte Costituzionale si è già occupata della legge 40. In particolare, nell'aprile del 2009 i giudici costituzionali avevano bocciato sia la parte della legge (articolo 14, comma 2) che consentiva un "unico e contemporaneo impianto (di embrioni), comunque non superiore a tre"; sia il comma 3 dello stesso articolo che obbligava l'impianto degli embrioni anche di fronte a “pregiudizio della salute della donna”.
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