Uccisi a colpi di pietra, per lavare l’onta dell’adulterio. Della pratica della lapidazione – e in particolare del caso di Sakineh Mohammadi Ashtiani – in questi giorni si è parlato molto e spesso a sproposito. Da più parti, infatti, è stato detto che questa condanna è prevista dal Corano e fa parte della legge islamica. Nulla di più sbagliato. Se, infatti, è vero che, secondo la Sharia – la legge coranica – in alcuni casi (a seconda dei Paesi e dei giudici che la interpretano) può essere comminata la pena della morte per lapidazione, questa non è prevista dal Corano.
Secondo l’ultimo rapporto di Amnesty International, la lapidazione è legge in Paesi quali l’Arabia Saudita, il Pakistan, il Sudan, la Nigeria, la Libia e la provincia di Aceh in Indonesia, dove è stata reintrodotta lo scorso anno. Non tutti, però, la applicano. Sono inoltre giunte notizie di singole esecuzioni per lapidazione dall’Afghanistan e dalla Somalia.
Cosa prevede il Corano
Nel caso dell’adulterio – più precisamente per la fornicazione – il Corano prevede la fustigazione. La lapidazione, invece, venne introdotta da uno dei compagni del profeta Maometto, il secondo califfo Umar. Secondo la Sunna – la tradizione islamica – i musulmani possono essere uccisi solo in tre casi: se cambiano religione, se commettono adulterio o un omicidio non giustificato. Anche in questo caso, però, non si parla in modo esplicito di lapidazione.
A rendere particolarmente odioso, nel mondo musulmano, il “reato” di fornicazione o di adulterio è la concezione secondo cui la donna è portatrice dell’onore della famiglia. La possibilità che vengano generati figli “bastardi”, frutto di una relazione extraconiugale, dunque, da sempre rende la posizione della donna più fragile – in caso di giudizio – rispetto a quella dell’uomo (anch’egli punibile con la lapidazione). E non solo nel mondo musulmano. Basti pensare che, nelle prime versioni dei Vangeli non compariva l’episodio in cui Gesù perdona l’adultera poiché avrebbe ostacolato la diffusione del cristianesimo invece di agevolarla.
Il feto dormiente
Si tratta dunque di un fattore culturale che va ben al di là della componente religiosa e rientra nell’ambito non codificato dei delitti d’onore che, soprattutto nelle periferie del mondo, vengono “vendicati” in modo diverso a seconda dei Paesi e delle usanze. Il Corano, ad esempio, dice che per accusare qualcuno di adulterio sono necessari quattro testimoni oculari, una circostanza che difficilmente si può realizzare. Nei casi di donne rimaste incinte dopo la morte del marito, inoltre, nel mondo islamico venne creata la categoria del “feto dormiente”: per salvarle dalla lapidazione si disse che il bambino era stato concepito prima della morte del marito ma si era addormentato ed era nato solo dopo la morte del compagno.
Manca una codificazione universale
Un ultimo dato, ma non per questo meno importante: nel mondo islamico manca una codificazione unica e universale della legge coranica. Non esiste un codice valido per tutti i Paesi musulmani, anche perché non esiste un clero che possa rendere uniforme la codificazione. Questo porta ad interpretazioni di uno stesso fatto, spesso diverse le une dalle altre. E accade allora che un regime come l’Iran sia intenzionato ad applicare la pena della lapidazione, mentre in un altro Paese musulmano come l’Egitto una simile esecuzione creerebbe un generale moto di sdegno nell’opinione pubblica.
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