Quando il matrimonio entra in crisi e c'è il desiderio di separarsi, la coppia decide di spartirsi i beni acquisiti durante l'unione. Si parla in questo caso di separazione dei beni. Questo è un criterio di distribuzione che segue regole ben precise.
La separazione dei beni non riguarda esclusivamente coniugi in crisi. Infatti, è possibile decidere che vi sia questa separazione già nell'atto costitutivo del matrimonio, o successivamente per qualsiasi altro motivo, davanti ad un notaio. Se si sceglie il regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta dagli sposi e deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità (art.162 c.c).
La separazione dei beni può aversi nei seguenti casi:
- al momento della celebrazione del matrimonio. Rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di stato civile, parroco o altro ministro del culto);
- prima del matrimonio, con appropriata convenzione stipulata davanti ad un notaio;
- dopo il matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un notaio;
- dai coniugi che hanno raggiunto un accordo su separazione, affidamento e mantenimento dei figli minori e sulla separazione dei beni.
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